Testo completo
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Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
UTENZA DOMESTICA 2 COMPONENTI Per un'utenza Domestica di 101mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 151,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,60112
Tariffa variabile: € 81,65774
Quota fissa: € 0,60112 * 101 * (365/365) = € 60,71
Quota variabile: € 81,65774 * (365/365) = € 81,66
Totale imposta: € 60,71 + € 81,66 = € 142,37
Totale: € 142,37 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 151,09
Totale arrotondato: € 151,00
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UTENZA NON DOMESTICA - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
Per un'utenza Non domestica di 1614mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 3832,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,03263
Tariffa variabile: € 1,22779
Quota fissa: € 1,03263 * 1614 * (365/365) = € 1.666,66
Quota variabile: € 1,22779 * 1614 * (365/365) = € 1.981,65
Totale imposta: € 1.666,66 + € 1.981,65 = € 3.648,32
Totale: € 3.648,32 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 3.832,34
Totale arrotondato: € 3832,00
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L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile e fino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione.
Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata
dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso
la famiglia (art. 15, comma 1 REGOLAMENTO TARI).
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura
o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che
l’assenza sia adeguatamente documentata e comunque a partire dall’anno successivo a quello in cui l’assenza ha avuto inizio (art. 15, comma 2 REGOLAMENTO TARI).
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di 1 unità (art. 15, comma 3 REGOLAMENTO TARI).
Ai fini dell’applicazione della tassa ciascun locale o area delle utenze non domestiche è classificato in relazione alla sua destinazione d’uso (art. 17 REGOLAMENTO TARI).
RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE
- Ai sensi della legge 178/2020 è prevista una riduzione di 2/3 dell’importo dovuto per una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o usufrutto, non locata e non data in comodato,
da pensionati residenti all’estero, anche non italiani, titolari di pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
- Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 5% della quota variabile e del 5% della quota fissa.
La riduzione è subordinata alla presentazione di un’apposita istanza attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito
contenitore. La riduzione decorre dall’anno successivo a quello della richiesta salvo che la richiesta sia fatta contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione. In tal caso la riduzione ha
la stessa decorrenza dell’occupazione/detenzione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all’applicazione della riduzione entro il termine previsto per la dichiarazione di
variazione (art. 22 REGOLAMENTO TARI).
RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE
Si invitano le utenze non domestiche a prendere visione del Regolamento TARI vigente ed in particolar modo dei seguenti articoli:
ART. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE.
ART. 7-BIS.RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO.
ART. 7-TER PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL’AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DELSERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 8 RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO