Testo completo
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Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.
ULTERIORI RATEIZZAZIONI DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO ai sensi dell'art. 33 del Regolamento TARI vigente
1. Il Comune garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate degli avvisi di pagamento ordinari, ai seguenti soggetti:
a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
c) qualora l’importo addebitato, a parità di presupposto imponibile, superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell’importo dovuto.
3. L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia ai criteri e alle modalità di rateizzazione previsti dall’articolo 16 del regolamento generale delle entrate approvato con C.C. n. 42 del 02/11/2023;